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04/06/2018

Nuovo Codice Appalti e regolarità fiscale.

Nuovo Codice Appalti e regolarità fiscale.

Si segnala la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 03/04/2018,  n. 2049, sull’applicazione della causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto “se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.

In particolare con la sentenza citata si sottolinea che “la regolarità fiscale delle imprese partecipanti ad appalti pubblici sussiste quando, alternativamente, a carico dell'impresa non risultino contestate violazioni tributarie mediante atti ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione ovvero, in caso d'impugnazione, la relativa pronuncia giurisdizionale sia passata in giudicato”.

Ne consegue che, se l’accertamento è divenuto definitivo per scadenza del termine di impugnazione o per il passaggio in giudicato della sentenza all’esito dell’impugnazione, l'impresa destinataria dell’accertamento è priva del requisito della regolarità fiscale ex art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016.

Inoltre il Consiglio di Stato ha affermato che “il giudizio avverso la cartella di pagamento (rectius: l’intimazione di Equitalia del 2017) introduce una lite attinente alla fase della riscossione, ma non pregiudica la sussistenza del debito tributario sottostante. Infatti i tributi per quali è stata accertata l’inadempienza derivavano da atti non più soggetti a impugnazione e la cartella esattoriale può essere impugnata solo per vizi formali ad essa attinenti, ma non può più mettersi in discussione la debenza dei tributi ivi indicati perché sono iscritti a ruolo solo dopo la definitività degli stessi. Infatti, la possibilità di impugnare la cartella, nonché la pendenza dei termini a tal fine fissati, non pone in discussione la definitività della sottostante violazione tributaria, la quale risulta accertata attraverso la stessa emanazione della cartella (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 10 agosto 2017, n. 3985). Pertanto, la pendenza del giudizio tributario avverso la sola cartella di pagamento non integra la fattispecie della non definitività dell’accertamento tributario, come anche correttamente rilevato dalla sentenza impugnata”.

Alla luce di quanto indicato dal Consiglio di Stato, non consentono di ritenere la regolarità dell’impresa il fatto che sia stata proposta opposizione avverso la successiva cartella di pagamento (in quanto ciò non costituisce ipotesi di “non definitività dell'accertamento tributario”), né la pendenza di una procedura di sospensione legale della riscossione della cartella esattoriale né l’eventuale proposizione di un’istanza di rottamazione del ruolo.

Avv. Marina Gioja - MFAvvocati